Art. 15.
(Ambito di applicazione
delle garanzie funzionali).

      1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, una speciale causa di

 

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giustificazione si applica al personale dei servizi di informazione e sicurezza che pone in essere condotte astrattamente costituenti reato, legittimamente autorizzate di volta in volta, in quanto indispensabili alle finalità istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 16.
      2. La speciale causa di giustificazione di cui al comma l non si applica se la condotta astrattamente costituente reato configura delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o a ledere la vita, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità delle persone.
      3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresì, ai reati di attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali, di cui all'articolo 289 del codice penale, agli attentati contro i diritti politici del cittadino, di cui all'articolo 294 del codice penale, ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti di condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle finalità istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza e poste in essere nel rispetto rigoroso delle procedure fissate dall'articolo 16, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si realizzino attraverso false dichiarazioni all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e non cagionino uno sviamento degli accertamenti da queste disposti.
      4. La speciale causa di giustificazione si applica quando la condotta astrattamente costituente reato:

          a) è posta in essere nell'esercizio o a causa di compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza, in attuazione di un'operazione deliberata e documentata ai sensi dell'articolo 16 e secondo le norme organizzative del Sistema di informazione e sicurezza;

          b) è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi dell'operazione, che non sono altrimenti perseguibili, e risulta proporzionata al loro raggiungimento, in base ad una compiuta valutazione e comparazione

 

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degli interessi pubblici e privati coinvolti.

      5. Quando, in ragione di particolari condizioni di fatto e di eccezionali necessità, specifiche attività rientranti tra quelle indicate nei commi 1 e 2 sono state svolte da persone non addette ai servizi di informazione e sicurezza e risulta che il ricorso a esse da parte dei servizi era indispensabile, tali persone sono equiparate, ai fini della applicazione della causa di giustificazione, agli addetti a tali servizi.